Centro di Studi Musicali Salti di Tono
Statuto

Articolo 1

Denominazione e sede

 

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione culturale musicale denominata: “Centro di Studi Musicali Salti di Tono” con sede legale in Via Sant’Antonio 30, nel Comune di Piove di Sacco (PD).

Articolo 2

Finalità

 

L’associazione è apartitica e si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazione di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. L’associazione si propone di:
• Promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e storia della musica, seminari e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani.
• Favorire e organizzare manifestazioni musicali, saggi, concerti e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica.
Promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali.
• Attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita.
• Attivare manifestazioni, corsi, laboratori musicali per le scuole.
• Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati.
• Svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale.
• Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.
In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3

Soci

 

• Sono ammessi all’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
• Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza alcun limite di età.
• I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all’assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta.
• L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L’associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.
• Ci sono varie categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione).
• È ammessa la categoria dei soci temporanei.
• La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 4

Diritti e doveri dei soci

 

• I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
• Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione.
• I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Articolo 5

Organi sociali

 

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
• Dimissioni scritte indirizzate al Presidente o al Viceresidente.
• Mancato versamento della quota associativa annuale.
• Allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dall’assemblea che decide in via definitiva.
• In casi motivati si potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Articolo 6

Organi sociali

 

Gli organi dell’associazione sono:
• Assemblea dei soci.
• Presidente.
• Vicepresidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 7

Assemblea

 

• L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
• È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
• L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.
• L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 8

Compiti dell’assemblea

 

L’assemblea deve:
• Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo.
• Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.
• Approvare l’eventuale regolamento interno.
• Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.
• Eleggere il Presidente.
• Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto.

Articolo 9

Validità assemblee

 

• L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
• Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
• Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’assemblea lo ritenga
opportuno).
• L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.

Articolo 10

Verbalizzazione

 

• Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
• Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Articolo 11

Presidente

 

• Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione; convoca l’assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
• Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino a dimissioni.
• Il Presidente determina, in comune accordo con il Vicepresidente, l’importo delle quote associative le relative modalità di versamento.

Articolo 12

Risorse economiche

 

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• Contributi e quote associative.
• Donazioni e lasciti.
• Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
• L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni (ONLUS se opera per soggetti svantaggiati) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 13

Rendiconto economico-finanziario

 

• Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
• Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Presidente e dal Vicepresidente e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno venti giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
• Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 14

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Disposizioni finali

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 16 (event.)

Consorzi /Coordinamenti

 

L’ssociazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona e/o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.